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Un minore può lavorare?
Aggiornato oltre una settimana fa

Qual è l’età minima per lavorare?

L’età minima per iniziare a lavorare dipende da quando il minore finisce l’obbligo scolastico di 10 anni e comunque non prima dei 15 anni (in alcuni casi anche meno, vedi le Domande frequenti)

Quali sono i limiti all’orario lavorativo?

Orario ordinario:

  • Fino ai 15 anni: max. 35h/settimanali e 7h/giornaliere

  • Oltre i 15 anni: max. 40h/settimanali e 8h/giornaliere

Lavoro notturno: in generale è vietato (esistono delle eccezioni, vedi le Domande frequenti)

Riposi intermedi: ogni 4h e mezza di lavoro il minore deve effettuare una pausa di almeno 1h (salvo diverse previsioni dei CCNL)

Riposi settimanali: almeno 2gg di riposo, se possibile consecutivi e che comprendano la domenica, e comunque non meno di 36h consecutive

A quante ferie ha diritto un minore?

I minori, salvo diverse disposizioni dei CCNL, hanno diritto a ferie retribuite nella misura di:

  • min. 30gg/anno fino ai 16 anni

  • min. 20gg/anno oltre i 16 anni

Quanto costa?

La retribuzione dei minori è la stessa prevista per gli adulti con le stesse mansioni

Il minore può firmare da solo il contratto di lavoro?

In fondo alla lettera di assunzione / contratto di lavoro è necessario inserire una parte dedicata alle firme dei genitori (o dei soggetti con potestà genitoriale): “In considerazione della loro potestà genitoriale, i sigg.__, nome cognome CF___, approvano l’assunzione del sig. secondo le previsioni della presente lettera

Sicurezza e visite mediche

Se decidi di assumere un minore ricorda che:

  • devi aggiornare il DVR inserendo i rischi specifici tenendo anche conto di aspetti quali la mancanza di esperienza e la percezione del rischio

  • non puoi adibire il minore a mansioni che comportino:

    • l’esposizione a specifici agenti chimici (e.g. amianto), fisici (e.g. atmosfera a pressione superiore a quella naturale) o biologici (e.g. che può provocare malattie gravi in soggetti umani)

    • l’esecuzione di specifiche fasi di alcuni processi produttivi (e.g. produzione e lavorazione dello zolfo)

  • per assumere un minore dovrai farne certificare l’idoneità a lavorare con visita medica a tuo carico

  • periodicamente e comunque almeno una volta l’anno, dovrai far ripetere le visite mediche al minore

Rischi e sanzioni

Illecito

Sanzione

Impiego di minori per lavorazioni, processi o lavori vietati

arresto fino a sei mesi

Impiego minori senza rispettare i limiti di età

arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino 5.165€

Impiego minori per il lavoro notturno in violazione delle deroghe

arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino 5.165€

Impiego di minori senza autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, salvo i casi in cui non è previsto l’obbligo

ammenda fino a 2.582€

Domande Frequenti

Se occasionalmente un minore svolge qualche lavoro domestico, devo rispettare quanto previsto per le aziende?

No! I contenuti del presente articolo non si applicano agli adolescenti (quindi oltre i 15 anni) addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare

Un minore può iniziare a lavorare prima di 15 anni?

In genere no, ma sono previste deroghe che consentono il lavoro anche di minori con meno di 15 anni per attività culturali, sportive, pubblicitarie, artistiche o relative al settore dello spettacolo a patto che:

  1. non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psico-fisica, lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale

  2. siano espressamente autorizzate dalla Direzione provinciale del lavoro previo assenso scritto di chi ha la potestà genitoriale

Un minore non può mai fare lavoro notturno?

Può farlo solo:

  1. oltre i 16 anni: solo in casi di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell’azienda, se non sono disponibili lavoratori adulti e garantendo riposi compensativi entro le successive 3 settimane

  2. per prestazioni di carattere culturale, sportivo, pubblicitario, artistico o relative al settore dello spettacolo che non vadano oltre le h 24:00. Terminata la prestazione deve essere garantito un riposo di almeno 14h consecutive

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