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Congedo straordinario: come funziona?
Aggiornato oltre 5 mesi fa

Un po’ di contesto

I lavoratori con gravi disabilità o patologie, oppure parenti di persone con gravi disabilità o patologie, hanno diritto a:

  1. ore di permesso retribuite (“permessi 104”). Leggi qui

  2. fino a 2 anni di congedo retribuito (“congedo straordinario”)

  3. in situazioni straordinarie, un periodo di aspettativa non retribuita (“congedo non retribuito per gravi motivi”). Leggi qui

Congedo straordinario

I caregiver possono prendere un congedo straordinario retribuito per poter assistere familiari con gravi disabilità. Ecco i dettagli.

Chi può prendere il congedo

  • Il dipendente che è coniuge, parte dell’unione civile o convivente della persona disabile

  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge, parte dell’unione civile o convivente Il dipendente che è per il disabile:

    • padre o madre, anche adottivo o affidatario

    • figlio convivente

    • fratello o sorella convivente

    • parente o parente del coniuge entro 3° convivente

Come richiederlo

Step 1. Il lavoratore deve fare domanda all’INPS e fornirti copia della ricevuta di avvenuta presentazione

Step 2. Dal momento della presentazione della domanda il lavoratore può iniziare ad utilizzare il congedo

Step 3. Tu devi anticipare la retribuzione per quelle ore e poi recuperi a conguaglio con F24. Lo vediamo sotto

Step 4. In caso di rigetto della domanda o perdita dei requisiti, puoi recuperare quanto già pagato trattenendolo in busta paga al dipendente e devi restituirlo all’INPS con F24

Quanto dura il congedo straordinario?

Massimo 2 anni nell’arco della vita lavorativa del caregiver (cioè anche se cambia lavoro):

  • frazionabili in giorni (max 730gg)

  • festivi, sabati e domeniche contano come giorni di utilizzo se non si riprende l’attività lavorativa tra i vari periodi di assenza

Chi paga e quanto?

  • Il congedo lo paga l’INPS al 100%. Tu anticipi e recuperi a conguaglio con F24.

  • sulla base della retribuzione dell’ultimo mese lavorato prima del congedo

  • fino al raggiungimento del massimale annuo che per il 2024 è pari a € 56.586,00

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