Un po’ di contesto
Per legge* ogni lavoratore ha diritto a:
riposo giornaliero: 11h consecutive tra un turno e l’altro (o tra un giorno lavorativo e l’altro)
riposo settimanale: ogni 6gg di lavoro, 1 giorno di riposo
per un totale di 35h complessive tra una settimana e l’altra
Nessun accordo può MAI prevedere la rinuncia del lavoratore al riposo settimanale
I CCNL possono invece modificare il numero di ore, prevedere un giorno di riposo diverso dalla domenica o prevedere indennità in caso di reperibilità domenicale senza riposo
Riposo settimanale
In generale, il riposo settimanale dovrebbe coincidere con la domenica. Tuttavia, è possibile fissarlo in una giornata diversa se l’attività lavorativa prevede:
turnazioni particolari
attività che prevedono, per ragioni tecniche, lo svolgimento continuativo dell’attività lavorativa
industrie stagionali
stabilimenti termali
altre casistiche individuate dai CCNL
I lavoratori reperibili non hanno diritto al riposo?
Avere l’obbligo di reperibilità di per sé non interrompe il periodo di riposo, ma semplicemente lo limita
Per questo al lavoratore paghi un indennizzo perché si renda disponibile ad interrompere il periodo di riposo in caso di necessità
Se durante il suo riposo il dipendente viene chiamato a lavorare, questa chiamata non gli dà automaticamente diritto a un altro giorno di riposo compensativo
Come gestire i riposi se il dipendente ha più lavori?
Nel caso in cui un tuo dipendente svolga altre attività lavorative dovrai assicurarti che:
goda delle 11h di riposo
utilizzi il giorno di riposo
non superi il numero massimo di ore/settimana previste dalla legge
Rischi e Sanzioni
Illecito | Sanzione |
Mancato utilizzo riposo giornaliero | – Fino a 5 lavoratori 120-360€ |
Mancato rispetto del riposo settimanale | – Fino a 5 lavoratori 240-1.800€ |
Attenzione! Se nei tre anni precedenti alla sanzione, sei già stato sanzionato per lo stesso motivo, le sanzioni sopra riportate verranno raddoppiate.
Note
* Le regole generali sul riposo non si applicano: ai lavoratori che per cambi turno o squadra non possono utilizzare i periodi di riposo giornaliero o settimanale tra la fine di un turno e l’inizio del nuovo; alle attività di lavoro frazionate (e.g. il personale alberghiero che si occupa delle pulizie); per le attività discontinue di chi lavora a bordo dei treni; qualora i contratti collettivi stabiliscano previsioni diverse