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Il periodo di prova nel contratto a tempo indeterminato
Il periodo di prova nel contratto a tempo indeterminato
Aggiornato oltre 8 mesi fa

Innanzitutto, il periodo di prova non è obbligatorio. E’ però utilizzato quasi sempre, perché permette sia a te che al lavoratore di recedere liberamente dal contratto per un certo periodo di tempo

Come inserire un periodo di prova nel contratto a tempo indeterminato

Step 1: definisci il livello di inquadramento del dipendente

Step 2: controlla se il CCNL a te applicabile prevede una durata massima per i periodi di prova. Se il CCNL la prevede, rispettala. Altrimenti, non superare i 6 mesi

Step 3: inserisci una clausola sul periodo di prova sia nella lettera di impegno/intendi (se la utilizzi), sia nel contratto. Devi prevederla sempre prima che il dipendente abbia iniziato a lavorare

Di seguito il riepilogo della durata massima prevista da 3 diversi CCNL per un contratto a tempo indeterminato

CCNL Metalmeccanica-Industria* (giorni di calendario, non di lavoro effettivo)

Livello

Durata ordinaria

B2, B3 e A1

6 mesi

C2, C3 e B1

3 mesi

D1, D2 e C1

1 mese e ½

CCNL Commercio (per i Quadri e i 1° livello sono giorni di calendario, per gli altri livelli giorni di lavoro effettivo)

Livello

Durata ordinaria

Quadri e 1°

6 mesi

2°,3°,4° e 5°

60gg

6° e 7°

45gg

CCNL Pubblici esercizi** (giorni di lavoro effettivo, non di calendario)

Livello

Durata ordinaria

A e B

180gg

1

150gg

2

75gg

3

45gg

4 e 5

30gg

6s

20gg

6 e 7

15gg

Licenziare o dare le dimissioni durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova, sia te che il dipendente potrete interrompere il rapporto di lavoro senza obbligo di motivazioni e di preavviso (e quindi senza incorrere in penali). Fai attenzione solamente a dare al dipendente in prova un tempo ragionevole per essere valutato e a fargli fare effettivamente le mansioni previste da contratto


* Eccezioni: il periodo di prova è ridotto rispetto a questa tabella per lavoratori abbiano svolto identiche mansioni per almeno 2 anni presso altre aziende, che abbiano completato presso altre aziende il periodo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione, o che per 6 mesi abbiano già svolto un periodo di stage nella stessa mansione

** Eccezione: il personale che entro 2 anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda dove ha già superato il periodo di prova, non deve fare un nuovo periodo di prova

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