Che cos’è la cassa integrazione
È una misura che permette ai lavoratori di ricevere una parte del loro stipendio quando l'azienda, a causa di difficoltà temporanee, riduce o sospende l'attività lavorativa.
Esistono:
la cassa integrazione ordinaria ("CIGO"): utilizzabile per periodi di crisi di breve durata e di natura transitoria dovuti a eventi oggettivamente non evitabili (es: eventi meteorologici), e
la cassa integrazione straordinaria: utilizzabile per periodi di tempo più lunghi rispetto all’ordinaria per eventi come crisi aziendali profonde o riorganizzazioni aziendali.
Cos'è la cassa integrazione ordinaria e a quali aziende si applica
Quando le aziende, per motivi esterni all’impresa (crisi di mercato, eventi meteorologici, pandemie ecc.), devono ridurre o sospendere l'attività, la CIGO integra o sostituisce lo stipendio dei lavoratori coinvolti. È una sorta di "cuscinetto" economico per i lavoratori durante periodi di difficoltà aziendale temporanea.
La misura è indirizzata, principalmente, alle aziende di Industria e di alcuni specifici settori affini*.
Quando si può attivare
La cassa integrazione ordinaria si può richiedere nei casi di:
Mancanza di lavoro/scarsa richiesta di prodotti o servizi, crisi economica
Fine cantiere, fine lavoro, modifiche al progetto
Scarsa disponibilità di materiali
Eventi meteo
Sciopero di un reparto o di altra impresa che blocca la produzione.
Disastri naturali, incidenti, ordini delle pubblica autorità che bloccano l'attività
Lavoratori interessati
La cassa integrazione ordinaria è utilizzabile per:
tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti (con apprendistato professionalizzante)
lavoratori con almeno 30gg di anzianità di servizio
Non è invece utilizzabile per: dirigenti e lavoratori a domicilio
Per quanto tempo si può utilizzare
13 settimane consecutive, prorogabili fino a 52 nell’arco di un biennio mobile**, cioè 2 anni calcolati a ritroso dall’ultima richiesta di “ammortizzatori sociali” come la CIGO.
Chi paga e quanto
L’INPS paga l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e fino a un massimo di 1.392,89€ mensili (per il 2024). Esempio: se un lavoratore lavora per 30 ore e per le restanti 10 è in CIGO, l’INPS pagherà l’80% della retribuzione spettante per le 10 ore.
L'azienda invece:
per usufruire della CIGO, dovrà pagare un contributo addizionale pari a:
9% fino a 52 settimane: se usa la cassa integrazione per un massimo di 52 settimane in 5 anni
12% oltre le 52 settimane: se usa la cassa integrazione per più di 52 settimane, ma meno di 104 settimane in 5 anni
15% oltre le 104 settimane: se supera le 104 settimane di cassa integrazione in 5 anni
ogni mese, se rientra in una delle casistiche che può usare la CIGO, una % dei contributi che paga per i dipendenti serve a finanziarla. Questa percentuale varia a seconda del numero di dipendenti e del tipo di azienda.
Attenzione! Il contributo addizionale non è dovuto per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Come attivarla
Step 1. Avvisa i sindacati: comunica alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali le cause che motivano la richiesta di CIGO, specificando l'entità e la durata prevista della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, e il numero di lavoratori coinvolti
Step 2. Discutine con i sindacati: su richiesta delle parti si può procedere a un esame congiunto, (anche in via telematica) per analizzare i problemi che l'azienda sta affrontando e cercare di trovare una soluzione comune
Step 3. Effettua la richiesta di avvio all'INPS: tramite il portale INPS (a questo link) puoi procedere domanda di concessione nella quale dovrai indicare la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
È possibile utilizzare cassa integrazione ordinaria e straordinaria contemporaneamente?
Sì, ma la CIGO e la CIGS possono coesistere in un'unica azienda solo se coinvolgono gruppi di lavoratori distinti, individuati fin dall'inizio e mantenuti separati per tutta la durata dei trattamenti.
Note:
* L’elenco completo delle aziende che possono accedere alla CIGO lo trovi qui (D.Lgs 148/2015, art. 10).
** È un periodo calcolato a ritroso dall’ultima richiesta di “ammortizzatori sociali”. Serve a verificare se e quando sono state fatte altre richieste e garantire che tutte le aziende possano avere accesso a questo tipo di aiuto. Quindi, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.