Che cos’è la cassa integrazione
È una misura che permette ai lavoratori di ricevere una parte del loro stipendio quando l'azienda, a causa di difficoltà temporanee, riduce o sospende l'attività lavorativa.
Può essere:
ordinaria: utilizzabile per periodi di crisi di breve durata e di natura transitoria dovuti a eventi oggettivamente non evitabili (es: eventi meteorologici).
straordinaria ("CIGS"): utilizzabile per periodi di tempo più lunghi rispetto all’ordinaria per eventi come crisi aziendali profonde o riorganizzazioni aziendali
Cos'è la cassa integrazione straordinaria e a quali aziende si applica
La cassa integrazione straordinaria è un aiuto economico per i lavoratori che perdono in parte o del tutto lo stipendio a causa di problemi in aziendali (e.g. difficoltà produttiva, processi di riorganizzazione ecc)
Le aziende che devono pagare il contributo aggiuntivo per CIGS (e.g. imprese industriali, comprese quelle edili e affini*
Quando puoi attivarla
La cassa integrazione straordinaria si può applicare nei casi di:
riorganizzazione aziendale
crisi aziendale (tranne per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa)
contratto di solidarietà**
Per quanto tempo si può utilizzare
riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà → 24 mesi, anche consecutivi, in un quinquennio mobile***, cioè un periodo calcolato a ritroso dall’ultima richiesta di ammortizzatori sociali
crisi aziendale → 12 mesi, anche continuativi****
In alcuni settori specifici il periodo può essere anche più lungo*****
Chi paga e quanto
L’INPS paga l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e fino a un massimo di 1.392,89€ mensili (per il 2024). Esempio: se un lavoratore lavora per 30 ore e per le restanti 10 è in CIGS, l’INPS pagherà l’80% della retribuzione spettante per le 10 ore.
L'azienda invece:
per usufruire della CIGS, dovrà pagare un contributo addizionale pari a lo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
ogni mese, se rientra in una delle casistiche che può usare la CIGS, una percentuale dei contributi che paga per i dipendenti serve a finanziarla.
Come attivarla
Step 1. Avvisa i sindacati: comunica alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali le cause che motivano la richiesta di CIGS, specificando l'entità e la durata prevista della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, e il numero di lavoratori coinvolti.
Step 2. Domanda esame congiunto: Entro tre giorni dalla comunicazione iniziale, devi presentare una domanda di esame congiunto della situazione aziendale all'ufficio regionale competente o al Ministero del Lavoro, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. L’ esame congiunto, (anche in via telematica) serve ad analizzare il programma che l'impresa intende attuare (e.g. lavoratori interessati, criteri di scelta ecc.)
Step 3. Concludi la procedura: L'intera procedura di consultazione deve concludersi entro 25 giorni (10 giorni per le imprese con meno di 50 dipendenti)
Step 4. Effettua la richiesta di avvio all'INPS: entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione (step 3), tramite il portale INPS (a questo link) puoi procedere domanda di concessione nella quale dovrai anche indicare il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Sì, ma la CIGO e la CIGS possono coesistere in un'unica azienda solo se coinvolgono gruppi di lavoratori distinti, individuati fin dall'inizio e mantenuti separati per tutta la durata dei trattamenti.
È un intervento di integrazione salariale destinato alle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari di sostegno al reddito perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione.
Note:
* Di seguito il dettaglio delle aziende che possono accedere alla CIGS:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza
** Accordi stipulati tra datore di lavoro e sindacati per le aziende che non rientrano nelle tutele previste dalla CIGS.
*** È un periodo calcolato a ritroso dall’ultima richiesta di ammortizzatori sociali. Serve a verificare se e quando sono state fatte altre richieste e garantire che tutte le aziende possano avere accesso a questo tipo di aiuto.
**** Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Quindi se hai utilizzato 12 mesi, dovranno passare almeno 8 mesi di normale attività lavorativa prima di poter richiedere nuovamente la CIGS.
***** Per imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei → massimo 30 mesi per ogni unità produttiva.