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Agevolazione: rientro dei cervelli
Aggiornato oltre 3 mesi fa

Un po’ di contesto

Il rientro dei cervelli (o regime impatriati) permette a chi viene (o torna) a vivere in Italia, dopo un certo periodo all’estero, di ricevere un netto molto più alto a parità di RAL, grazie ad una tassazione agevolata. Per te può essere comunque un’opportunità: vediamolo insieme

Opportunità per te

Con il rientro dei cervelli, il tuo costo azienda formalmente non cambia, perché paghi il lavoratore impatriato lo stesso di un lavoratore standard. Tuttavia, è un’opportunità anche per te perché:

  • puoi offrire al lavoratore un netto molto più alto, a parità di RAL

  • puoi attrarre risorse, con esperienza in termini di innovazione e competenze, che altrimenti non sarebbero rientrate in Italia

Vantaggi per i lavoratori

Per 5 anni (in alcuni casi di più*) il lavoratore che trasferisce la residenza in Italia nel 2024:

  • paga le tasse solo sul 50% del suo reddito (fino a max 600.000€/anno)

  • paga le tasse solo sul 40% del suo reddito se ha già un figlio minore o gli nasce (o adotta) un figlio in Italia

Esempio:

RAL: 50.000€

  • Netto lavoratore standard: 32.100€ ca.

  • Netto lavoratore impatriato: 40.000€ ca.

  • Netto lavoratore impatriato con minore: 41.200€ ca.

Chi può usufruirne

I lavoratori, sia italiani che stranieri, che:

  • hanno almeno una laurea triennale e lavorano in certi ruoli (ad es: imprenditore/amministratore, liberi professionisti ed esperti di materie scientifiche, ecc.). Puoi controllare qui se il tuo ruolo rientra tra questo (livello 1, 2 o 3)

  • hanno vissuto all’estero** per almeno 3 anni (6 o 7 per alcuni casi specifici, vedi nota 1)

  • si impegnano a vivere in Italia per almeno 4 anni e che lavorano per la maggior parte dell’anno in Italia

Rischi e sanzioni

Se il lavoratore mantiene la residenza in Italia per meno di 4 anni consecutivi, l’Agenzia delle Entrate recupererà le imposte risparmiate con l’aggiunta degli interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni.

Come è cambiata la normativa

Caratteristiche

pre 2024

2024

Tempo residenza all’estero

min. 2 anni

min. 3 anni

Residenza in Italia

min. 2 anni

min. 4 anni

Tipologia lavoratori

nessun requisito

alta specializzazione

Proroga beneficio fiscale per acquisto casa

5 anni (tot 10 anni)

3 periodi d’imposta (tot 8 anni)

Domande frequenti

A quali tipi di redditi si applica l'incentivo?

L’incentivo si applica solo a:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilabili

  • redditi da lavoro autonomo professionale (no artigiani o commercianti)

Come si calcolano gli anni di residenza all'estero e di residenza in Italia?

Gli anni a cui si riferisce l'incentivo sono anni solari. Significa che se, ad esempio, il lavoratore rientra in Italia a marzo 2024, l’agevolazione vale per i periodi d’imposta 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 (totale 5 anni), e non finisce invece a marzo 2029.

L’agevolazione si applica solo agli italiani o anche agli stranieri?

Si applica sia agli italiani che agli stranieri che vengono a vivere in Italia, fintanto che sono rispettati tutti i criteri elencati sopra.

Per usufruire del rientro dei cervelli è necessario aver vissuto in Italia in precedenza?

No, il criterio fondamentale è l’aver trasferito in Italia la residenza nel 2024.

Una persona non laureata può usufruire del rientro dei cervelli?

Uno dei criteri per il 2024 è il requisito di "elevata qualificazione e specializzazione", e quindi almeno laurea triennale rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011. Quindi se non è laureata non può usufruirne nel 2024.


Note:

* Se il lavoratore sposta la residenza in Italia nel 2024 e ha acquistato una casa in Italia entro il 31.12.23 (o comunque nei 12 mesi precedenti il trasferimento), ha diritto all’agevolazione per altri 3 anni (intesi come anni solari!)

** Devono aver avuto la residenza fiscale all’estero. I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se (i) sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), oppure (ii) hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi

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